Sez. 3, Sentenza n. 2430 del 14/07/1972 (Rv. 359878 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - CONDANNA SOLIDALE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - CONDANNA SOLIDALE - CONDIZIONI.*
La condanna solidale al pagamento delle spese del giudizio si deve disporre non soltanto quando vi sia indivisibilita e solidarieta nel rapporto sostanziale ma anche quando vi sia semplicemente convergenza ed unitarieta di interesse personale al provvedimento del giudice, esprimentesi anche in una convergenza di atteggiamenti difensivi a contrastare la pretesa avversaria. (Conf 3791'68, mass n 337192).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)