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Sez. 2, Sentenza n. 2189 del 27/06/1968 (Rv. 334383 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - FUNZIONE - APPLICABILITA NEI CONTRATTI RISULTATO DI SPECIFICHE TRATTATIVE - ESCLUSIONE*
Stato
decisa il 1968-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334383-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - FUNZIONE - APPLICABILITA NEI CONTRATTI RISULTATO DI SPECIFICHE TRATTATIVE - ESCLUSIONE*

La norma dell'art. 1341 cod. civ. e ispirata alla ratio di assicurare, nei contratti per adesione, una contrattualita effettiva e funzionale, non soltanto strutturale e formale, onde dare certezza, con l'approvazione per iscritto della clausola onerosa, che il contraente per adesione ne abbia preso conoscenza, nonostante la Mancanza di specifiche trattative sul contenuto del contratto. Essa, pertanto, non e applicabile quando il contratto si Forma attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, si che il contenuto dello stesso rappresenta il risultato di trattative tra le parti sugli opposti interessi. (V. 2218-67, massima n. 329391 1252-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)