SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (88/357/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGlIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che è necessario sviluppare il mercato interno dell'assicurazione e che, per raggiungere questo obiettivo, è opportuno agevolare per le imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità la prestazione di servizi negli Stati membri e, con ciò, consentire ai contraenti assicurati di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori con sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri;
considerando che, in applicazione del trattato, sin dalla fine del periodo transitorio è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non sia stabilita nello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione; che tale divieto si applica alle prestazione di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale;
considerando che, per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa assicuratrice e, dall'altra, del luogo di situazione del rischio; che è opportuno pertanto adottare anche una definizione della situazione del rischio; che è opportuno inoltre differenziare l'attività svolta in stabilimento rispetto a quella svolta in libera prestazione di servizi;
considerando che occorre completare le disposizioni della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita4, in appresso denominata "prima direttiva", modificata, da ultimo dalla direttiva 87/344/CEE5, in particolare per precisare i poteri e i mezzi di controllo degli organi di sorveglianza; che occorre inoltre prevedere disposizioni specifiche relative all'accesso, all'esercizio e al controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi;
considerando che occorre accordare ai contraenti assicurati che per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni; che occorre d'altro canto garantire un adeguato livello di protezione agli altri contraenti assicurati;
considerando che l'esigenza di tutelare i contraenti assicurati e di evitare distorsioni di concorrenza giustifica un coordinamento delle norme relative alla congruenza prevista dalla prima direttiva;
considerando che le disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto concerne il diritto del contratto di assicurazione restano divergenti; che la libertà di scegliere come legge applicabile al contratto una legge diversa da quella dello Stato in cui il rischio è situato può essere accordata in taluni casi secondo regole che tengano conto delle circostanze specifiche;
considerando che occorre includere nel campo di applicazione della presente direttiva le assicurazioni obbligatorie, esigendo tuttavia che il contratto che le copre sia conforme alle disposizioni specifiche relative a queste assicurazioni, previste dallo Stato membro che impone l'obbligo di assicurazione;
considerando che occorre rendere più rigorose le disposizioni della prima direttiva relative al trasferimento di portafoglio, completandole con disposizioni che riguardino specificamente il caso in cui il portafoglio di contratti conclusi in prestazione di servizi è trasferito ad un'altra impresa;
considerando che occorre escludere dal campo di applicazione delle disposizioni proprie della libera prestazione di servizi taluni rischi per i quali le norme specifiche adottate dalle autorità degli Stati membri in considerazione della loro natura e delle loro ripercussioni sociali rendono, a questa fase, inadeguata l'applicazione di dette disposizioni; che occorre pertanto riesaminare tali esclusioni dopo un determinato periodo di applicazione della presente direttiva;
considerando che allo stadio attuale del coordinamento occorre accordare agli Stati membri, ai fini della tutela dei contraenti assicurati, la facoltà di limitare l'esercizio simultaneo dell'attività in libera prestazione di servizi e di quella in stabilimento; che detta limitazione non può essere prevista nel caso in cui i contraenti non abbiano necessità di tale tutela;
considerando che occorre sottoporre l'accesso all'esercizio della libera prestazione di servizi a procedure che garantiscano il rispetto da parte dell'impresa assicuratrice delle disposizioni relative sia alle garanzie finanziarie che alle condizioni di assicurazione; che tali procedure possono essere snellite se l'attività in prestazione di servizi riguarda contraenti assicurati che per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato;
considerando che è necessario prevedere nel campo della libera prestazione di servizi una collaborazione particolare tra le competenti autorità di controllo degli Stati membri, nonché tra queste e la Commissione; che occorre inoltre prevedere un regime di sanzioni applicabili qualora l'impresa prestatrice di servizi non si conformi alle disposizioni dello Stato membro della prestazione;
considerando che in attesa di un ulteriore coordinamento occore sottoporre le riserve tecniche alle norme e al controllo dello Stato membro della prestazione se l'attività di prestazione di servizi concerne rischi per i quali lo Stato destinatario della prestazione vuole offrire ai contraenti assicurati una tutela particolare; che per contro le riserve tecniche restano sottoposte alle norme e al controllo dello Stato membro in cui l'impresa assicuratrice è stabilita qualora questa esigenza di tutela del contraente non abbia fondamento;
considerando che in taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono sottoposte ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza degli Stati vengono applicate tasse particolari e altre forme di contribuzione, comprese sovratasse a beneficio di organismi di compensazione; che in questi ultimi Stati membri le strutture e le aliquote di tali tasse e contribuzioni divergono sensibilmente; che è opportuno evitare che le differenze esistenti provochino per i servizi di assicurazione distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri; che, fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contribuzione previste dallo Stato membro in cui il rischio è situato si può ovviare a tale inconveniente; che spetta agli Stati membri stabilire le modalità che assicurino la riscossione di tali tasse e contributi;
considerando che occorre evitare che l'applicazione non coordinata della presente direttiva e della direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria6, dia luogo in ogni Stato membro a tre regimi differenti; che è opportuno a tale riguardo definire i rischi che possono essere coperti in coassicurazione comunitaria con i criteri con i quali sono definiti i "grandi rischi" nella presente direttiva;
considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva, specifiche della libera prestazione di servizi,
TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 La presente direttiva ha lo scopo: a) di completare la prima direttiva 73/239/CEE; b) di stabilire le disposizioni particolari per quanto concerne la libera prestazione di servizi per le imprese e rami assicurativi di cui alla prima direttiva.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN ALLEGATO 1 NORME RELATIVE ALLA CONGRUENZA Le seguenti norme stabiliscono la valuta in cui sono esigibili gli impegni dell'assicuratore: 1. Quando le garanzie di un contratto sono espresse in una determinata valuta, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in detta valuta. 2. Quando le garanzie di un contratto non sono espresse in alcuna valuta, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili nella valuta del paese in cui il rischio è situato. L'assicuratore può tuttavia scegliere la valuta in cui è espresso il premio se tale scelta è giustificabile. Ciò si verifica se fin dalla sottoscrizione del contratto è probabile il rimborso del sinistro non nella valuta del paese in cui il rischio è situato, ma nella valuta in cui è espresso il premio. 3. Gli Stati membri possono autorizzare l'assicuratore a considerare che la valuta in cui deve versare la garanzia sia quella che utilizzerà secondo l'esperienza acquisita o, mancando tale esperienza, la valuta del paese in cui detto assicuratore è stabilito: - per i contratti che coprono i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (solo RC dei produttori), - e per i contratti che coprono i rischi classificati in altri rami, quando, secondo la natura del rischio, le garanzie devono essere versate in una valuta diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti. 4. Quando un sinistro è dichiarato all'assicuratore e le prestazioni sono pagabili in una determinata valuta diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in detta valuta, in particolare quella in cui l'indennizzo da pagarsi da parte dell'assicuratore è stato fissato da una sentenza del tribunale o da un accordo tra l'assicuratore e l'assicurato. 5. Quando un sinistro è stimato in una valuta previamente nota all'assicuratore, ma diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti, gli assicuratori possono considerare i loro impegni esigibili in tale valuta. 6. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese a non costituire le riserve tecniche con attivi congrui se dall'applicazione delle modalità precedenti risulta che l'impresa - sede o succursale - dovrebbe disporre, per soddisfare il principio della congruenza, di attivi in una moneta per un importo non superiore al 7 % degli attivi esistenti in altre monete. Tuttavia: a) per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, tale importo non può superare: - 1 milione di ECU durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1992, - 2 milioni di ECU per il periodo compreso tra il 1g gennaio 1993 e il 31 dicembre 1998; b) per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, tale importo non può superare 2 milioni di ECU durante un periodo che termina il 31 dicembre 1996. A decorrere dalla fine dei periodi transitori definiti alle lettere a) e b), per queste monete si applica il regime generale, salvo decisione contraria del Consiglio. 7. Gli Stati membri possono non esigere dalle imprese - sede sociale o succursale - l'applicazione del principio della congruenza quando gli impegni sono esigibili in una moneta diversa da quella di uno Stato membro della Comunità, se gli investimenti in tale valuta sono regolamentati, se la stessa è soggetta a restrizioni di trasferimento o infine se tale valuta non è adatta, per motivi analoghi, a coprire le riserve tecniche. 8. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese - sede o succursale - a non coprire con attivi congrui un importo pari al 20 % al massimo dei loro impegni in una determinata valuta. Tuttavia la totalità degli attivi in tutte le valute considerate insieme deve essere pari almeno alla totalità degli impegni in tutte le valute considerate insieme. 9. Ciascuno Stato membro può prevedere che se, in virtù delle disposizioni che precedono, a un impegno devono corrispondere attivi espressi nella valuta di uno Stato membro, tale requisito si considera soddisfatto anche con attivi espressi in ECU fino a concorrenza del 50 %. ALLEGATO 2A CONTO TECNICO DI GESTIONE 1. Totale dei premi lordi riscossi 2. Onere totale dei danni 3. Spese di provvigione 4. Risultato tecnico lordo ALLEGATO 2B CONTO TECNICO DI GESTIONE 1. Premi lordi dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso 2. Danno lordo subito nel corso dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso (compresa la riserva per sinistri dopo il termine dell'esercizio) 3. Spese di provvigione 4. Risultato tecnico lordo