Sez. 2, Sentenza n. 24785 del 12/05/2015 Cc. (dep. 11/06/2015) Rv. 264281 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen. - Beni acquistati prima dell'entrata in vigore dell'art. 648 quater cod. pen. - Applicabilità - Possibilità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto relativo al delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen. - introdotto con l'art. 63, comma quarto, D.Lgs. n. 231 del 2007 - può essere applicato anche ai beni acquistati dall'indagato in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta norma (29 dicembre 2007), in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 quater, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 63 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)