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Sez. 5, Sentenza n. 751 del 03/12/1971 Ud. (dep. 07/02/1972) Rv. 120033 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - RILEVANZA MINIMA DEL DANNO - DANNO DI LIRE CINQUANTAMILA - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1971-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120033-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - RILEVANZA MINIMA DEL DANNO - DANNO DI LIRE CINQUANTAMILA - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*

Per la sussistenza dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen il danno deve essere di speciale tenuita. E necessario, pertanto, che il danno sia non solo lieve, ma lievissimo, ossia di Rilevanza economica minima, se non del tutto trascurabile. Questo carattere esula nei confronti di un danno dell'ordine di lire cinquantamila, che, rapportato al livello economico della maggior parte dei cittadini, non puo ritenersi particolarmente esiguo. (V 115809, anno 1970; 112065 anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)