Sez. 2, Sentenza n. 2232 del 02/08/1973 (Rv. 365493 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO E CONTESTUALE RIFORMA DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI SPESE IN UN GIUDIZIO PREVIDENZIALE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO E CONTESTUALE RIFORMA DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI SPESE IN UN GIUDIZIO PREVIDENZIALE.*
Viola il giudicato il giudice di appello il quale, dichiarata la inammissibilita dell'impugnazione, riformi la sentenza di primo grado nel capo relativo alle spese del processo, facendo applicazione di una legge sopravvenuta dopo la formazione del giudicato. (nella specie in una controversia in materia previdenziale i giudici di appello, pur avendo dichiarato inammissibile l'impugnazione perche proposta fuori termine avevano applicato anche per le spese del giudizio di primo grado l'art 57 della legge n 153 del 1969 sopravvenuta dopo la scadenza del termine per l'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)