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Sez. 3, Sentenza n. 8394 del 27/05/2003 (Rv. 563603 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Clausola per l'eventualità della prelazione, ex art. 8, quarto comma, della legge n. 590 del 1965 - Funzione - Contenuto.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563603-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di contratti agrari, la "clausola per l'eventualità della prelazione", menzionata dall'art. 8, quarto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 (modificato dall'art. 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817), assolve alla funzione di adeguare ai concreti interessi delle parti del contratto preliminare - il proprietario del fondo e il terzo - la disciplina degli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione. Pertanto, se di regola, sul piano normativo, la condizione cui è subordinata l'efficacia del preliminare non è verificata dal solo esercizio della prelazione ma anche dal rispetto, da parte del coltivatore, dei termini legali di pagamento del prezzo, nulla vieta che, per volontà delle parti, il definitivo caducarsi del preliminare sia previsto come effetto del solo esercizio del diritto di prelazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)