Sez. 2, Sentenza n. 3682 del 18/11/1974 (Rv. 372203 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il convincimento espresso dal giudice del merito sulle prestazioni effettuate dal professionista, sull'importanza e valore delle pratiche trattate, sui risultati ed i vantaggi conseguiti - ai fini della Determinazione dell'onorario - e sottratto al Sindacato di legittimita, quando la motivazione data in proposito, appaghi l'esigenza di logica e sia corretta ed adeguata. (V 1422'73, mass n 364128).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)