diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1163 del 01/06/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154597 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONDIZIONI - PENDENZA DEI PROCEDIMENTI - INAPPLICABILITÀ DELLA PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154597-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONDIZIONI - PENDENZA DEI PROCEDIMENTI - INAPPLICABILITÀ DELLA PRECLUSIONE.*

Presupposto della preclusione del "ne bis in idem" è la definizione con sentenza inevocabile del fatto oggetto della nuova Azione penale: la pendenza del giudizio, infatti, esclude la preclusione processuale. (Conf mass n 119785).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)