Sez. 3, Sentenza n. 10241 del 30/04/1982 Ud. (dep. 29/10/1982) Rv. 155889 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 169 COD. PROC. PEN. - VALIDITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 169 COD. PROC. PEN. - VALIDITÀ.*
Non si verifica alcuna menomazione del diritto di difesa quando, nell'ipotesi di notificazione all'imputato detenuto per altra causa la quale non sia nota al giudice procedente, la notifica sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 169 cod. proc. pen., in quanto tale notificazione giustifica la presunzione della immanenza dei rapporti e dei contatti tra il detenuto e il materiale prenditore dell'atto e, quindi, della conoscenza dell'atto stesso da parte del primo. Tale presunzione non viene meno neppure nel caso in cui sia stato adempiuto a quanto previsto dall'art. 169 ultimo comma cod. proc. pen. e, cioè, con deposito dell'atto nella casa comunale e mediante comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata. (Conf mass n 148004).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)