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SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (77/388/CEE)

Testo in vigore al

Capo VII. Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta

Art. 10

1. Si considera

  1. a) fatto generatore dell'imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta;

  2. b) esigilibità dell'imposta di diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.

2.

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi. Le cessioni di beni diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), e le prestazioni di servizi che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti, si considerano effettuate all'atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti.

Tuttavia, nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione o alla prestazione di servizi, l'imposta diventa esigibile all'atto dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato. In deroga alle precedenti disposizioni, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile:

— non oltre la data di emissione della fattura o del documento che ne fa le veci,

— al più tardi al momento dell'incasso del prezzo, ovvero

— in caso di mancata o tardiva emissione della fattura o del documento che ne fa le veci, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

$3. All'importazione, il fatto generatore si verifica e l'imposta diventa esigile all'atto dell'introduzione de bene all'interno del paese ai sensi dell'articolo 3.

Quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali, a prelievi agricoli o a tasse di effetto equivalente, instaurati nel quadro di una politica comune, il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta possono essere assimilati dagli Stati membri ai termini stabiliti per questi diritti comunitari.

Qualora i beni importati non siano soggetti ad alcuna di tali imposizioni comunitarie, gli Stati membri, per quanto riguarda il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta, possono applicare le disposizioni in vigore per i dazi doganali.

Quando i beni sono assoggettati, sin dalla loro importazione, a uno dei regimi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, punto A, o ad un regime di ammissione temporanea o di transito, il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta intervengono soltanto al momento in cui i beni cessano di essere assoggettati a tale regime e vengono dichiarati per l'immissione al consumo.

Capo VIII. Base imponibile

Art. 11

A. All'interno del paese

1.

La base imponibile è costituita:

  1. a) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettera b), c) e d), da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni;

  2. b) per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari, o, in mancanza del presso di acquisto, dal costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

  3. c) per le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi;

  4. d) per le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dal valore normale dell'operazione in questione.

Si considera «valore normale» di servizio quanto il destinatario della prestazione, nello stadio di commercializzazione nel quale si compie l'operazione, dovrebbe pagare a d un prestatore indipendente all'interno del paese al momento dell'operazione, in condizioni di concorrenza perfetta, per ottenere questo stesso servizio.

2. Nella base imponibile si devono comprendere:

  1. a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto;

  2. b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione chieste dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione. Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie.

3.

Non vanno compresi nella base imponibile:

  1. a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;

  2. b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti al momento in cui si compie l'operazione;

  3. c) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario in rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che figurano nella sua contabilità tra i conti provvisori. Questo soggetto passivo deve giustificare l'importo effettivo di tali spese e non può procedere alla deduzione dell'imposta che avesse eventualmente gravato su di esse.

B. All'importazione di beni

1.

La base imponibile è costituita:

  1. a) dal prezzo pagato o da pagarsi dall'importatore, se detta somma costituisce l'unico corrispettivo definito al punto A, paragrafo 1, lettera a);

  2. b) dal valore normale, se manca il prezzo, o se il prezzo pagato o da pagare non costituisce l'unico corrispettivo del bene importato.

Si considera «valore normale» all'importazione di un bene quanto un importatore, allo stadio di commercializzazione al quale si compie l'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del paese di provenienza del bene, al momento in cui l'imposta è esigibile, in condizioni di concorrenza perfetta, per ottenere questo stesso bene.

2. Gli Stati membri possono adottare come base imponibile il valore definito nel regolamento (CEE) n. 803/685.

3.

Si devono comprendere nella base imponibile, ove non vi siano già compresi:

  1. a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori del paese di importazione, nonchù quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto da riscuotere;

  2. b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni all'interno del paese.

Per «primo luogo di destinazione» va inteso il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel paese di importazione. In mancanza di tale indicazione, si considera come primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto paese.

Gli Stati membri possono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione qualora quest'ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

4. Non si devono comprendere nella base imponibile gli elementi di cui al punto A, paragrafo 3, lettera a) e b).

5.

Per i beni che sono stati esportati temporaneamente e che sono reimportati dall'esportatore dopo aver formato oggetto, all'estero, di lavori di riparazione, trasformazione, adattamento o esecuzione e la cui reimportazione non è esentata a norma delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, sia lo stesso che sarebbe stato loro riservato se le operazioni di cui sopra fossero state eseguite nel paese interessato.

C. Disposizioni diverse

1.

In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

Tuttavia, in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare a questa norma.

2. Qualora elementi utili alla determinazione della base imponibile siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro dove viene fatta la stima, si determina il tasso di cambio a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 803/68.

3. Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati membri possono:

— escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi;

— includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi.

Capo IX. Aliquota

Art. 12

1. L'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta. Tuttavia:

  1. a) nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 2, secondo e terzo comma, l'aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l'imposta diventa esigibile;

  2. b) nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo e terzo comma, si applica l'aliquota in vigore al momento in cui i beni vengono dichiarati per l'immissione al consumo.

2. caso di modifica delle aliquote, gli Stati membri possono:

— operare adeguamenti nei casi previsti alla precedente lettera a) allo scopo di tener conto dell'aliquota applicabile al momento in cui è effettuata la consegna dei beni o la prestazione dei servizi;

— adottare tutte le opportune misure transitorie.

3. L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi.

4. Talune forniture di beni e prestazioni di servizi possono essere sottoposte ad aliquote maggiorate o ridotte. Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto risultante dall'applicazione di questa aliquota consenta normalmente di dedurre la totalità dell'imposta sul valore aggiunto la cui deduzione è autorizzata a norma delle disposizioni dell'articolo 17.

5. L'aliquota applicabile all'importazione di un bene è quella applicata alla fornitura di uno stesso bene effettuata all'interno del paese.

Capo X. Esenzioni

Art. 13

Esenzioni all'interno del paese

A. Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

1.

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

  1. a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;

  2. b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonchù le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;

  3. c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati;

  4. d) la fornitura di organi, di sangue e di latte umani;

  5. f) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza;

  6. g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato;

  7. h) le prestazioni di servizi e le forniture di beni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e delle gioventù, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;

  8. i) l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale nonchù le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto pubblico, o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili;

  9. j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario;

  10. k) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere b), g), h) ed i) e per fini di assistenza spirituale;

  11. l) le prestazioni di servizi e le forniture di beni loro strettamente connesse procurate ai propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza finalità di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purchù tale esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza;

  12. m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;

  13. n) talune prestazioni di servizi culturali e le forniture di beni loro strettamente connesse effettuate da organismi culturali di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;

  14. o) le prestazioni di servizi e le forniture di beni procurate dagli organismi le cui operazioni sono esentate a norma delle lettera b), g), h), i), l), m), e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purchù l'esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza. Gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione, in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all'ammontare degli introiti che dà diritto all'esenzione;

  15. p) il trasporto di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati;

  16. q) le attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale.

    — gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitto non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;

    — essi devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sù o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;

    — essi devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati, ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per servizi analoghi da imprese commerciali soggette all'imposta sul valore aggiunto;

    — le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'imposta sul valore aggiunto;

b) sono escluse dal beneficio dell'esenzione prevista alle lettera b), g), h), i), l), m) e n) del paragrafo 1 le prestazioni di servizi e le forniture di beni che:

— non siano indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;

— siano essenzialmente destinate a procurare all'ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all'imposta sul valore aggiunto.

e)le prestazioni dei servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonchù le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici; $2. a) Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad enti diversi da quelli di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste al paragrafo 1, lettera b), g), h), i), l), m) e n) all'osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

B. Altre esenzioni

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 377L0388.1 Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

  1. a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;

  2. b) l'affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezione;

1. delle prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione delgi Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;

2. delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;

3. delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;

4. delle locazioni di casseforti. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni al campo di applicazione di tale esenzione;

  1. c) le forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata a norma del presente articolo o a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), ove questi beni non abbiano formato oggetto d'un diritto a deduzione, e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 6;

  2. d) le operazioni seguenti:

1. la concessione e la negoziazione di crediti nonchù la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

2. la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzi nonchù la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;

3. le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;

4. le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione; sono considerati da collezione le monete d'oro, d'argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;

5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società a associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:

— dei titoli rappresentativi di merci;

— dei diritti o titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

6.

la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri;

  1. e) le forniture, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura all'interno del paese, di bolli fiscali e di altri simili valori;

  2. f) le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro;

  3. g) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

  4. h) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

C. Opzioni Gli Stati membro possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione nel caso di:

  1. a) affitto e locazione di beni immobili;

  2. b) operazioni di cui al punto B, lettere d), g) e h).

Gli Stati membri possono restringere la portata del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di esercizio.

Art. 14

Esenzioni all'importazione

1. Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

  1. a) le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all'interno del paese;

  2. b) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di transito;

  3. c) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggetamento a un regime doganale di ammissione temporanea, che beneficiano per questo motivo dell'esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo;

  4. d) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella «tariffa doganale comune» o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l'esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno;

  5. e) la reimportazione di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di colui che li ha esportati, semprechù essi fruiscano della franchigia doganale o possano fruirne se importati da un paese terzo;

  6. f) la reimportazione da parte dell'esportatore o da parte di un terzo per conto del medesimo di beni mobili materiali che siano stati oggetto in un altro Stato membro, di una lavorazione che è stata assoggettata all'imposta senza diritto a deduzione o a rimborso;

  7. g) le importazioni di beni:

    — effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari, che beneficiano di una franchigia doganale o che potrebbero beneficiarne se provenissero da un paese terzo;

    — effettuate dalle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche del paese che le ospita nonchù dai membri di esse, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle convenzioni internazionali che istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi di sede;

    — effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell'Atlantico del nord dalle forze armate degli altri Stati che fanno parte di tale trattato, per l'uso d tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

  8. h) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna;

  9. i) le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni ed il cui valore è compreso nella base imponibile, secondo l'articolo 11, punto B, paragrafo 3, lettera b);

  10. j) le importazioni d'oro effettuate dalle banche centrali.

2.

La Commissione sottopone quanto prima al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d'applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e le relative modalità pratiche di applicazione. Fino all'entrata in vigore di tali norme gli Stati membri possono:

— mantenere le disposizioni nazionali in vigore nel quadro delle disposizioni di cui sopra;

— modificarle per ridurre le distorsioni di concorrenza ed in particolare le non imposizione o la doppia imposizione in materia di imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunità;

— utilizzare le procedure amministrative che essi ritengono più indicate per ottenere l'esenzione.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informi gli altri Stati membri, le misure adottate e quelle che adottano in virtù delle precedenti disposizioni.

Art. 15

Esenzione delle operazioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

1. le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto fuori del territorio del paese di cui all'articolo 3;

2. le cessioni di beni spediti o trasportati, da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo, fuori dal territorio di cui all'articolo 3, ad eccezione dei beni trasportati dello stesso acquirente e destinati all'attrezzatura, al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;

3. le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili che sono stati acquistati o importati per subire tali lavori nel territorio di cui all'articolo 3 e sono spediti o trasportati fuori dal medesimo dal prestatore o dal destinatario che non sia stabilito all'interno del paese o per loro conto;

4.

le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi:

  1. a) adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca,

  2. b) adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare o alla pesca costiera, escluse, per ultime, le provviste di bordo,

  3. c) da guerra, quali sono definite alla sottovoce 89.01 A della tariffa doganale comune, che lasciano il paese a destinazione di un porto o di un ormeggio in paese straniero.

Gli Stati membri possono tuttavia restringere la portata di tale esenzione nell'attesa che vengano attuate norme fiscali comunitarie in questo campo;

5. cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), nonchù fornitura, locazione, riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati, compresa l'attrezzatura per la pesca;

6. cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, nonchù fornitura, locazione, riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporate o da esse usati;

7. le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili di cui al paragrafo 6;

8. le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui al paragrafo 5, destinate a sopperire ai bisogni immediati delle navi ivi considerate e del loro carico;

9. le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui al paragrafo 6, destinate a sopperire ai bisogni immediati degli aeromobili ivi considerati e del loro carico;

10.

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:

— effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari;

— destinate a organismi internazionali riconosciuti come tali dalla autorità pubbliche del paese ospitante, e a membri delle medesime, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

— effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell'Atlantico del Nord e destinate alle forze armate delgi altri Stati che fanno parte di tale trattato, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa.

Fino all'adozione di norme fiscali uniformi, la presente esenzione è applicabile alle condizioni e entro i limiti fissati da ogni Stato membro.

L'esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso di imposta;

11. le cessioni di oro alle banche centrali;

12. le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative all'estero. Il beneficio di questa esenzione può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell'imposta;

13. le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all'articolo 13, quando esse sono direttamente connesse al transito, all'esportazione di beni o alle importazioni di merci che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 16, paragrafo 1;

14.

le prestazioni di servizi fornite dagli intermediari che agiscono a nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui al presente articolo o in operazioni effettuate fuori del territorio di cui all'articolo 3.

Questa esenzione non si applica alle agenzie di viaggio, quando queste forniscono a nome e per conto del viagiatore prestazioni effettuate in altri Stati membri.

Art. 16

esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci

1.

Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri possono, con riserva della consultazione prevista all'articolo 29, prendere misure particolari per non sottoporre all'imposta sul valore aggiunto le operazioni seguenti o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e / o ad un consumo finali e che l'importo dell'imposta sul valore aggiunto percepito al momento dell'immissione in consumo corrisponda all'importo della tassa che avrebbe dovuto essere percepito se ognuna di tali operazioni fosse stata tassata all'importazione o all'interno del paese: A. le importazioni di merci destinate ad essere:

  1. a) portate in doganale immesse, eventualmente, in deposito provvisorio ai sensi della direttiva 68/312/CEE (6);

  2. b) immesse in un regime di zona franca ai sensi della direttiva 69/75/CEE7;

  3. c) immesse in un regime di deposito doganale ai sensi dell direttiva 69/74/CEE8;

  4. d) immesse nelle acque e nei banchi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1496/699;

  5. e) immesse in un regime di deposito diverso da quello doganale o in un regime di perfezionamento attivo;

B. le cessioni di merci spedite o trasportate a destinazione dei luoghi di cui al punto A, nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni;

C. le cessioni di merci e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui al punto A con il mantenimento di una delle situazioni di cui allo stesso punto;

D. le cessioni di merci ancora soggette a regimi di transito o d'importazione temporanea di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni.

2. Con riserva delle consultazioni previste all'articolo 29, gli Stati membri possono esentare le importazioni e le cessioni di merci destinate a un soggetto passivo che intende farne l'esportazione senza modifiche o dopo trasformazione, nonchù le prestazioni di servizi inerenti all'attività di esportazione del medesimo, a concorrenza dell'ammontare delle sue esportazioni nel corso dei dodici mesi precedenti.

3. La Commissione presenta al più presto al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Capo XI. Deduzioni

Art. 17

Origine e portata del diritto a deduzione

1. Il diritto a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile.

2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore:

  1. a) l'imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

  2. b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate;

  3. c) l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), e dell'articolo 6, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:

  1. a) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, effettuate all'estero, che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all'interno del paese;

  2. b) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 e dell'articolo 16, paragrafo 1, punti B, C e D, e paragrafo 2;

  3. c) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13 B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità.

4. Il Consiglio cercherà di adottare entro il 31 dicembre 1977, su proposta della Commissione e deliberando all'unanimità, le modalità comunitarie d'applicazione secondo le quali i rimborsi devono essere effettuati ai sensi del paragrafo 3 a favore di soggetti passivi non residenti all'interno del paese. Fino all'entrata in vigore di queste modalità di applicazione comunitarie, spetterà agli Stati membri stabilire le modalità secondo le quali questo rimborso sarà effettuato. Qualora il soggetto passivo non risieda nel territorio della Comunità, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari.

5.

Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell'imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni.

Detto prorata è determinato ai sensi dell'articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo. Tuttavia, gli Stati membri possono:

  1. a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;

  2. b) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività) ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;

  3. c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione in base all'utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;

  4. d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;

c) prevedere che non si tenga conto dell'imposta sul valore aggiunto che non può essere dedotta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante.

6.

Al più tardi entro un termine di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, il Consiglio, con decisione all'unanimità adottata su proposta della Commissione, stabilisce le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto. Saranno comunque escluse dal diritto a deduzione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui sopra, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

7. Fatta salva la consultazione prevista dall'articolo 29, ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni. Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri possono, anzichù rifiutare la deduzione, tassare i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo all'interno del paese, oppure importati, in modo che questa imposizione non superi l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto che graverebbe sull'acquisto di beni analoghi.

Art. 18

Modalità di esercizio del diritto a deduzione

1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve:

  1. a) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3;

  2. b) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'imposta dovuta o ne consenta il calcolo;

  3. c) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

  4. d) quando è tenuto al pagamento dell'imposta quale acquirente o destinatario, in caso d'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro.

2.

Il soggetto passivo opera la deduzione sottraendo dall'importo totale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l'ammontare dell'imposta per la quale, nello stesso periodo, è sorto e può essere esercitato in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto a deduzione.

Peraltro gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano transazioni occasionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a esercitare il diritto a deduzione soltanto al momento della cessione.

3. Gli Stati membri fissano le condizioni e le modalità secondo le quali un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare una deduzione cui non ha proceduto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4.

Qualora, per un dato periodo fiscale, l'importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell'imposta dovuta, gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l'eccedenza al periodo successivo, secondo modalità da essi stabilite.

Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza e insignificante.

Art. 19

Calcolo del prorata di deduzione

1.

Il prorata di deduzione previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, risulta da una frazione avente:

— al numeratore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta valore aggiunto, relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3,

— al denominatore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione. Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l'importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all'articolo 11 A, paragrafo 1, lettera a).

Il prorata viene determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato all'unità superiore.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del prorata di deduzione, non si tiene conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle cessioni di beni d'investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa. Non si tiene neppure conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all'articolo 13, punto B, lettera d), anche quando si tratta di operazioni accessorie. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall'articolo 20, paragrafo 5, di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di deduzione.

3.

Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell'anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo delle autorità fiscali, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti.

La fissazione del prorata definito, che è determinato per ogni anno durante l'anno successivo, comporta la rettifica delle deduzioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria.

Art. 20

Rettifica delle deduzioni

1. La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagli Stati membri, in particolare:

  1. a) quando la deduzione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto;

  2. b) quando, successivamente alla dichiarazione, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle deduzione, in particolare in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo; tuttavia, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite, in caso di distribuzione, perdita o furto dei beni, debitamente provati e confermati, nonchù in caso di prelievi effettuati per concedere omaggi di valore ridotto e campioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite e in caso di furto.

2.

Per quanto riguarda i beni d'investimento, la rettifica, deve essere ripartita su cinque anni, compreso l'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati. Ogni anno tale rettifica è effettuata solo per un quinto dell'imposta che grava sui beni in questione. Essa è eseguita secondo la variazioni del diritto a deduzione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati.

In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.

Per quanto riguarda i beni d'investimento immobili, il periodo da assumere come base per il calcolo della rettifica può essere portato fino a 10 anno.

3.

In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene d'investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un'attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica. Si presume che tale attività economica sia interamente soggetta all'imposta quando la cessione del bene di cui trattasi è soggetta qualora la cessione sia esente. La rettifica è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica.

Tuttavia gli Stati membri possono in quest'ultimo caso non esigere un rettifica qualora l'acquirente sia un soggetto passivo che adibisca i beni d'investimento in questione solo ad operazioni che danno luogo a deduzione dell'imposta sul valore aggiunta.

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono:

— definire il concetto di beni d'investimento;

— indicare l'ammontare di imposta che deve essere presa in considerazione per la rettifica per la rettifica;

— adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato;

— consentire semplificazioni amministrative.

5. Qualora in uno stato membro gli effetti pratici dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 siano irrilevanti, tenuto conto dell'incidenza globale dell'imposta nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo, tale Stato può, previo espletamento della consultazione di cui all'articolo 29, rinunciare all'applicazione di questi paragrafi purchù non ne risultino distorsioni di concorrenza.

6. Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime particolare o inversamente, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato.

Capo XII. Debitori dell'imposta

Art. 21

Debitori dell'imposta verso l'Erario L'imposta sul valore aggiunto è dovuta:

1. in regime interno:

  1. a) dai soggetti passivi che eseguono un'operazione imponibile diversa da quelle previste dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), eseguite da un soggetto passivo residente all'estero. Quando l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo residente all'estero gli Stati membri possono adottare disposizioni secondo cui l'imposta è dovuta da una persone diversa. A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario dell'operazione imponibile. Gli Stati membri possono altresì prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia tenuta in solido al versamento dell'imposta;

  2. b) dal destinatario di un servizio di cui al'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), prestato da un soggetto passivo residente all'estero; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che il prestatore è tenuto in solido al pagamento dell'imposta;

  3. c) dunque indichi l'imposta sul valore aggiunto in una fattura o in una altro documento che ne fa le veci.

2. All'importazione: dalla / e persona / e designata / e o riconosciuta / e dallo Stato membro di importazione.

Capo XIII. Obblighi dei debitori d'imposta

Art. 22

Obblighi nel regime interno

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

2. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell'amministrazione fiscale.

3. a) Ogni soggetto passivo deve emettere una fattura o un documento equivalente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per un altro soggetto passivo, e conservare copia di tutti i documenti emessi. Parimenti, ogni soggetto passivo deve rilasciare una fattura per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo prima che sia stata effettuata la cessione di beni o ultimata la prestazione di servizi.

  1. b) La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell'imposta corrispondente per ogni aliquota diversa, nonchù, se del caso, l'esenzione.

  2. c) Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura.

4.

Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superate di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, non comunque superiori ad un anno.

Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad accertare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle deduzioni da operarsi, compreso - eventualmente e qualora risulti necessario per fissare la base imponibile - l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali deduzioni, nonchù l'importo globale delle operazioni esenti.

5. Ogni soggetto passivo deve pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori.

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione deve contenere altresì tutti gli elementi per eventuali rettifiche.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù le persone che conformemente all'articolo 21, punto 1, lettere a) e b), sono considerate debitrici dell'imposta luogo di un soggetto passivo residente all'estero o che sono tenute in solido al suo pagamento, assolvano agli obblighi di dichiarazione di pagamento summenzionati.

8. Fatte salve le disposizioni da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi.

9. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi:

— da taluni obblighi;

— da tutti gli obblighi qualora effettuino soltanto operazioni esenti;

— dal pagamento dell'imposta dovuta qualora il suo importo sia insignificante.

Art. 23

Obblighi all'importazione

Per quanto riguarda le importazioni di merci, gli stati membri adottano le modalità della dichiarazione e del conseguente pagamento.

In particolare gli Stati membri possono stabilire che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'importazione di merci effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie di essi non sia pagata all'atto dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale in una dichiarazione redatta conformemente all'articolo 22, paragrafo 4.