Sez. 1, Sentenza n. 826 del 06/05/1965 (Rv. 311572 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ECCEZIONE NEL GRADO SUPERIORE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ECCEZIONE NEL GRADO SUPERIORE - INAMMISSIBILITA.*
Non puo essere eccepita, per la prima volta, nel grado superiore, la Estinzione del processo verificatasi nel grado inferiore del giudiziò ne la regola puo subire eccezione nel caso in cui la parte interessata all'eccezione sia rimasta contumace nel grado di giudizio in cui il fatto estintivo si e verificato. (V. 1167/64, 2932/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)