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Sez. 5, Sentenza n. 11988 del 08/08/2003 (Rv. 565809 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Liquidazione dell'imposta - Dichiarazioni rese ex art. 36 bis d.P.R. n.600 del 1973 - Termine - Natura - Ordinatoria - Configurabilità - Portata.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565809-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di liquidazione delle imposte ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, la locuzione "carattere ordinatorio" usata dall'art. 28 della legge n.449 del 1997, riferita al termine di cui al citato art.36 bis, non può essere correttamente intesa nel senso in cui essa risulta adottata in seno all'art.154 del codice di rito civile, a ciò ostando l'eterogeneità delle relative situazioni normative rispettivamente disciplinate. La disciplina dei termini ordinatori di cui alla citata norma è, difatti, ipotizzabile (e concretamente applicabile) solo nell'ambito di un procedimento giurisdizionale - in cui il giudice sia l'autorità, terza e indipendente, alla quale è demandata l'eventuale proroga, in vista del governo del giusto processo -, e non anche di un processo amministrativo - tributario caratterizzato da impulso, soggetti, struttura, funzioni affatto peculiare e diverso da quelli del processo civile, sicché esso non può ritenersi dettato a pena di decadenza - attesone, alfine, il carattere meramente "acceleratorio" - né ad esso è in alcun modo applicabile la generale disciplina dettata in tema di termini ordinatori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)