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Sez. 3, Sentenza n. 4326 del 18/11/1976 (Rv. 383033 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - INCOMPETENZA PER VALORE - DECLARATORIA DEL GIUDICE COMPETENTE PER MATERIA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - REGOLAMENTO D'UFFICIO RICHIESTO DAL NUOVO GIUDICE - DECLARATORIA DEL PRIMO GIUDICE CON ORDINANZA ANZICHE CON SENTENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383033-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - INCOMPETENZA PER VALORE - DECLARATORIA DEL GIUDICE COMPETENTE PER MATERIA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - REGOLAMENTO D'UFFICIO RICHIESTO DAL NUOVO GIUDICE - DECLARATORIA DEL PRIMO GIUDICE CON ORDINANZA ANZICHE CON SENTENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Il giudice dinanzi al quale viene riassunta la causa a seguito di una dichiarazione di incompetenza puo richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza, a norma dell'art 45 cod proc civ, non solo quando il giudice precedentemente adito si sia dichiarato incompetente per ragioni di materia o di territorio nei casi di cui all'art 28, ma anche quando questi si sia dichiarato incompetente per valore a conoscere di una controversia che invece rientri nella propria Competenza per materia. In tal caso, infatti, la dichiarazione di incompetenza per valore presuppone che egli abbia risolto in senso negativo la questione - rilevabile d'ufficio e sottratta alla disponibilita delle parti - relativa alla Competenza per materia. Ne vale a impedire la richiesta di regolamento d'ufficio la circostanza che l'incompetenza per valore sia stata dichiarata con ordinanza, in quanto tale provvedimento, contenendo una decisione sulla Competenza, ha natura sostanziale di sentenza. (nella specie, il pretore, in un procedimento di opposizione a convalida di sfratto per finita locazione nel quale era contestato il diritto del conduttore alla proroga legale, aveva ritenuto la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti dinanzi al tribunale, con ordinanza. Il tribunale aveva sollevato conflitto di Competenza e la suprema Corte lo ha ritenuto ammissibile, nonostante la richiesta di regolamento d'ufficio fosse stata avanzata contro un'ordinanza declinatoria della Competenza per valore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)