Sez. U, Sentenza n. 3573 del 25/03/1993 (Rv. 481548 - 01)
Industria - Industrializzazione del Mezzogiorno | Norme sul foro erariale - Estensione alla Cassa del Mezzogiorno - Esclusione - Rinvio per i contratti di appalti pubblici al capitolato generale dei lavori pubblici - Influenza - Inammissibilità.
Industria - Industrializzazione del Mezzogiorno
Le norme sul foro erariale (art. 6 del R.D. N. 1611 del 1933 e art. 25 cod. proc. civ.) non possono essere estese alla Cassa del Mezzogiorno - oggi Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno -, trattandosi di ente dotato di propria personalità giuridica (art. 2 della legge 10 agosto 1950 n. 646), nemmeno con riguardo agli appalti pubblici da essa stipulati, posto che il rinvio per tali contratti al capitolato generale dei lavori pubblici, avendo carattere formale, comporta che la norma richiamata dall'art. 47 del capitolato del 1962, la quale per la domanda davanti al giudice ordinario stabilisce la competenza del foro erariale, conserva la sua natura di norma regolamentare (regolamento di organizzazione), come tale non idonea a derogare alla norma legislativa sovraordinata di carattere cogente che prevede il foro erariale per le sole controversie nella quali sia parte a un'amministrazione dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Legge 10/08/1950 num. 646
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)