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Sez. 1, Ordinanza n. 8513 del 28/03/2024 (Rv. 670569-01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Provvedimento cautelare non anticipatorio - Mancato rispetto del termine ex art. 669 octies c.p.c. - Conseguenze - Inefficacia - Decadenze nell'azione di merito comunque intrapresa - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670569-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta.

Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)