Sez. 3, Sentenza n. 21734 del 11/10/2006 (Rv. 592570 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Natura - Finalità riconducibile alla tutela di interessi di rilievo pubblico - Conseguenza - Rilevabilità della prescrizione anche d'ufficio in qualsiasi fase e grado del procedimento - Derivante legittimazione del P.G., nel giudizio di cassazione, di proporre l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare - Ammissibilità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Il procedimento disciplinare nei confronti dei professionisti è dominato da un impulso pubblicistico per la tutela di interessi professionali di rilievo pubblico, onde la prescrizione deve ritenersi rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase e grado dello stesso, con la conseguenza che anche il P. G., nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentante della legge nei confronti delle parti, ben può (come avvenuto nella specie in sede di conclusioni) eccepire la prescrizione dell'azione disciplinare dinanzi alla Corte di cassazione e nel contraddittorio tra le parti medesime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Legge 27/10/1953 num. 1068 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)