Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli
Testo in vigore al
Art. 10
1. Chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori agricoli deve farne richiesta, salve le eccezioni previste dal presente decreto, alla sezione dell'ufficio del lavoro nella cui circoscrizione deve essere eseguita la prestazione di lavoro.
2. Qualora il luogo della prestazione e' compreso nelle circoscrizioni di due o piu' sezioni, la richiesta di assunzione deve essere rivolta alla sezione nel cui territorio e' ubicato il nucleo aziendale maggiore.
3. Alle imprese diretto-coltivatrici e' consentita l'assunzione diretta di non piu' di un lavoratore agricolo e per non piu' di cinquantuno giornate nell'anno. Nei comuni riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti, alle imprese diretto-coltivatrici e' consentita l'assunzione diretta di non piu' di due lavoratori agricoli e per non piu' di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno.
4. E' consentita l'assunzione diretta di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado.
5. Nei casi di cui ai commi terzo e quarto, e' fatto obbligo all'imprenditore di dare comunicazione dell'assunzione alla sezione entro trenta giorni.
6. Nel caso in cui la sezione non possa provvedere sulle richieste numeriche per mancanza di lavoratori iscritti, trasmette d'ufficio la richiesta ad altra sezione, in conformita' alle direttive di cui al n. 3) del precedente articolo 3.
7. E' vietato il passaggio del lavoratore agricolo direttamente ed immediatamente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra.
8. E' ammesso lo scambio di manodopera di cui all'articolo 2139 del codice civile.
9. Il lavoratore agricolo, senza cambiare la propria residenza, puo' trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi altra sezione del territorio nazionale.
10. La richiesta di trasferimento puo' essere presentata alla sezione dell'ufficio del lavoro del comune di residenza o a quella nelle cui liste il lavoratore intende trasferire la propria iscrizione. Le sezioni interessate provvedono a trasmettere gli atti necessari al trasferimento dell'iscrizione.
11. Lo Stato e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di cui al presente decreto, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per concorso pubblico.2
Art. 11
1. La richiesta di avviamento deve essere numerica per qualifica professionale e deve contenere l'indicazione della durata del rapporto di lavoro. E' ammessa l'indicazione di durata a tempo indeterminato, stagionale e comunque con approssimazione, qualora sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire.
2. La richiesta di avviamento puo' essere nominativa quando concerne l'assunzione:
a) di impiegati amministrativi e tecnici con mansioni direttive, di concetto e d'ordine;
b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla commissione regionale per la manodopera agricola ai sensi del n. 7) del precedente articolo 3.
c) di un dipendente destinato esclusivamente a compiti di fiducia connessi alla vigilanza ed alla custodia. Tale numero, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali, puo' essere elevato a tre dalla commissione provinciale per la manodopera agricola.
3. L'elenco delle specializzazioni per le quali e' ammessa la richiesta nominativa e' esposto al pubblico presso ogni sezione della provincia, con l'indicazione della data dell'ultima deliberazione della commissione provinciale per la manodopera agricola sull'elenco stesso.
4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro titolari di aziende agricole grandi e medie sono tenuti a dichiarare alla sezione competente il piano colturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera. La dichiarazione deve contenere altresi' l'indicazione degli eventuali rapporti di compartecipazione familiare, di colonia, e di salariato fisso per i quali e' prevista la prosecuzione nell'anno successivo medesimo.
5. La dichiarazione e' comunicata alla commissione locale per la manodopera agricola ai fini della formulazione della previsione annuale del fabbisogno di manodopera agricola.
6. La sezione e' tenuta a dare precedenza alle richieste di avviamento avanzate dai datori di lavoro che abbiano effettuato la dichiarazione di cui al comma quarto del presente articolo e dai datori di lavoro non soggetti a tale obbligo.
Art. 12
1. In caso di richiesta numerica, l'avviamento al lavoro ha luogo in ragione dell'anzianita' di iscrizione del lavoratore nella lista, ovvero dei diversi criteri di cui all'art. 5, punto 4), secondo la graduatoria delle precedenze approvata dalla commissione locale per la manodopera agricola ai sensi del numero 1) del precedente articolo 7.
2. La graduatoria delle precedenze e' esposta al pubblico presso la sezione.
3. Il nulla-osta per le richieste nominative previste dall'articolo precedente e' rilasciato dalla commissione locale per la manodopera agricola. Nei casi di motivata urgenza il nulla-osta e' provvisoriamente rilasciato dalla sezione e convalidato dalla commissione medesima entro otto giorni.
4. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa la commissione locale per la manodopera agricola deve dare motivazione scritta su apposito verbale in duplice esemplare, uno da conservare presso la sezione e l'altro presso il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Copia del verbale deve essere notificato immediatamente a datore di lavoro richiedente.
5. Nel caso in cui la commissione locale per la manodopera agricola neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide in via definitiva, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola.
6. La sezione, anche nel caso di richiesta nominativa, indica nel provvedimento di avviamento la durata del rapporto dichiarata nella richiesta di avviamento, nonche' la retribuzione prevista dai vigenti contratti collettivi. La sezione rimette copia del provvedimento di avviamento al lavoratore e ne conserva un'altra per eventuali certificazioni a richiesta degli interessati.
7. A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio.
8. Il datore di lavoro puo' rifiutare di assumere lavoratori i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa o per giustificato motivo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.
Art. 13
1. Nel caso in cui vi sia urgente necessita' di evitare gravi danni alle persone, alle scorte vive, agli impianti o ai beni prodotti e non vi sia possibilita' di rivolgersi tempestivamente alla competente sezione ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento, e' data facolta' al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per far fronte al pericolo di danno.
2. Il datore di lavoro e' tenuto a dare comunicazione motivata dell'assunzione entro tre giorni dall'assunzione medesima con l'indicazione della durata del rapporto, alla sezione competente.
3. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, cui la comunicazione suindicata deve essere trasmessa immediatamente, cessato il pericolo di danno e l'urgenza di provvedere, intima al datore di lavoro dandone contemporaneamente comunicazione alla commissione locale di porre termine al rapporto ove questo sia continuato e da' disposizioni per l'annotazione, a cura della sezione o delle sezioni nella cui circoscrizione risultano residenti i lavoratori assunti direttamente, delle giornate di lavoro dai medesimi prestate.
Art. 14
1. Entro quattro giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione alla sezione che ha provveduto all'avviamento.
2. In caso di modifica della qualifica durante lo svolgimento del rapporto, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione entro quattro giorni alla sezione che ha provveduto all'avviamento.
3. Il dirigente della sezione fornisce all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati le notizie da questo richieste circa gli avviamenti effettuati e i rapporti di lavoro che abbiano avuto durata diversa da quella indicata nel provvedimento di avviamento.
Art. 15
1. Gli elenchi compilati a norma del n. 5) dell'art. 7 dalla commissione locale per la manodopera agricola sono trasmessi; con la relativa documentazione, a cura della sezione, all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati che provvede a renderli esecutivi mediante la pubblicazione, dopo averli integrati con i dati relativi alle prestazioni di lavoro agricolo non dipendente.
2. L'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati apporta direttamente modifiche agli elenchi compilati dalla commissione locale al fine di correggere eventuali errori materiali.
3. Nei casi in cui, prima della pubblicazione, l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati accerti posizioni individuali, risultanti dagli elenchi compilati dalla commissione locale, non rispondenti agli atti del collocamento, ad effettive prestazioni di lavoro ovvero ai valori medi stabiliti ai sensi dei commi terzo e quarto del precedente articolo 7, invita la commissione locale ad un nuovo esame, con provvedimento motivato in cui sono anche indicate le modifiche ritenute necessarie. Qualora la commissione locale confermi, entro quindici giorni, la propria deliberazione originaria precisandone i motivi, l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati e' tenuto a pubblicare gli elenchi escludendo dagli elenchi stessi i nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimita'. In tal caso il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei motivi, e' notificato agli interessati ed e' trasmesso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per le definitive determinazioni.
4. L'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati da' notizia delle deliberazioni confermate, di cui al comma precedente, agli istituti previdenziali interessati, ai fini del ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, ai sensi del successivo articolo 17.
5. Gli elenchi sono pubblicati nell'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, su richiesta dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati, entro sessanta giorni dal loro invio da parte della commissione locale per la manodopera agricola. Della pubblicazione, a cura del comune, viene data notizia a mezzo di pubbliche affissioni.
Art. 16
1. Le commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sino al giorno dell'insediamento della commissione locale per la manodopera agricola, le funzioni di questa sono esercitate dal dirigente della sezione.
3. Nel caso di carenza funzionale della commissione locale per la manodopera agricola, ovvero di ripetute, accertate violazioni da parte della medesima delle norme del presente decreto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la commissione provinciale di cui al precedente articolo 4, dispone lo scioglimento della commissione locale e nel termine di trenta giorni provvede alla sua ricostituzione nei modi previsti dall'art. 6. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti urgenti di competenza della commissione provvede il dirigente della sezione ...
Art. 17
1. Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1972, N.287
2. La commissione provinciale per la manodopera agricola, sentito il ricorrente a sua richiesta ed esperite le necessarie indagini, decide entro 100 giorni dalla ricezione del ricorso.
3. Qualora la commissione provinciale per la manodopera agricola non si pronunci nel termine di cui al precedente comma, il ricorso si intende accolto.
4. Avverso le decisioni di cui al terzo comma e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e, della massima occupazione, il quale decide, in via definitiva, sentita la commissione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, entro novanta giorni.
5. Qualora il direttore dell'ufficio regionale del lavoro non si pronunci nel termine di cui al comma precedente il ricorso si intende accolto.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 1972, N.287
Restano ferme le norme di cui al comma quarto dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Art. 18
1. Nelle province di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, le commissioni locali per la manodopera agricola provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti con decorrenza dal 1 gennaio 1971.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni fino al 31 dicembre 1971. Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, sentito il parere delle commissioni comunali di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, le quali restano in funzione sino all'insediamento delle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al presente decreto.
3. Nelle province diverse da quelle indicate nel comma primo, le disposizioni del presente decreto in materia di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli hanno efficacia con decorrenza dal 1 luglio 1970.
4. Le funzioni delle commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, vengono demandate alle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al precedente articolo 6.
Art. 19
1. Nulla e' innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonche' all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi effettuate, che rimangono attribuiti al servizio per i contributi agricoli unificati, il quale vi provvede in conformita' alle vigenti disposizioni.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1970 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964 n. 1412, nonche' dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334.
3. Alle province diverse da quelle indicate nel comma primo del precedente articolo 18 le disposizioni suddette sono estese a decorrere dal 1 luglio 1970.
4. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Art. 20
1. Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo.
2. I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli Uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, omettano di darne comunicazione alla commissione circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimazione di cessazione del rapporto.
3. I datori di lavoro che omettono di dare comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato.
4. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono destinati all'attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'Ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo.
5. Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore, entro 20 giorni dalla data della notifica, puo' presentare domanda di oblazione all'ispettorato del lavoro competente, che determinera' la somma da pagarsi nei limiti tra la meta' del minimo e la meta' del massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162 del codice penale.
6. I proventi delle sanzioni contravvenzionali previste dal presente articolo saranno destinati all'attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dello articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dello ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo.
7. Detti proventi saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro e destinati, con le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui alla presente legge, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione alle amministrazioni pubbliche che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali o creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del: datore di lavoro trasgressore.
9. Le pubbliche amministrazioni interessate adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e, nei casi piu' gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo pari a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione od intervento.
Art. 21
1. Le commissioni previste dagli articoli 2, 4 e 6 esercitano funzioni pubbliche e sono organi dello Stato.
Art. 22
1. Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
2. Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dall'imposta complementare ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti.
3. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 319.
Art. 23
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - DONAT-CATTIN -
GAVA - CARON - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 78 - CARUSO