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Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 05/09/1970 (Rv. 346855 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - PERIZIA STRAGIUDIZIALE CONTESTATA - FONTE DI PROVA - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346855-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - PERIZIA STRAGIUDIZIALE CONTESTATA - FONTE DI PROVA - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Nel vigente ordinamento positivo, dominato dal libero convincimento del giudice, con esclusione delle prove legali, non e vietato al giudice di merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli, e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a fondamento della sua decisione una perizia stragiudiziale, anche se impugnata dalla controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)