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Sez. 3, Sentenza n. 1389 del 11/03/1981 (Rv. 412027 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - CONTRATTI GIURIDICAMENTE AUTONOMI - INCLUSIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412027-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - CONTRATTI GIURIDICAMENTE AUTONOMI - INCLUSIONE - PRESUPPOSTI.*

L'eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art 1460 cod civ, e deducibile in relazione a prestazioni legate da vincolo di corrispettivita, e, pertanto, con riguardo a prestazioni scaturenti da contratti giuridicamente autonomi, solo quando gli stessi siano posti dalle parti in un rapporto di collegamento ed interdipendenza, si da configurare espressione di un unico complessivo assetto economico. (V 2204/79, mass n 398553).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)