Sez. 1, Sentenza n. 387 del 27/01/1978 (Rv. 389683 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONI DIVERSE DA QUELLE SUL PROBLEMA DELLA COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE DI QUESTIONI RELATIVE AL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO OD ALLA SUA PRONUNCIA SENZA UNA PREVIA DISCUSSIONE TRA LE PARTI - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONI DIVERSE DA QUELLE SUL PROBLEMA DELLA COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE DI QUESTIONI RELATIVE AL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO OD ALLA SUA PRONUNCIA SENZA UNA PREVIA DISCUSSIONE TRA LE PARTI - INAMMISSIBILITA.*
Poiche in Sede di regolamento di Competenza non possono essere sollevate questioni, processuali o sostanziali, diverse da quelle inerenti, in modo diretto e necessario, alla Competenza medesima, con l'istanza di regolamento, proposta avverso un'ordinanza che abbia natura sostanziale di sentenza sulla Competenza, per aver risolto un contrasto fra le parti sul punto, non sono introducibili doglianze attinenti al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ovvero alla sua indebita emanazione senza un'adeguata preventiva discussione fra le parti. (V 4201/74, mass n 372870).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)