Sez. L, Sentenza n. 870 del 28/03/1974 (Rv. 368765 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI- IN GENERE -INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI- IN GENERE -INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
I contratti e gli accordi collettivi, compresi quelli cosiddetti aziendali, stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo e non dotati di efficacia erga omnes, hanno natura negoziale, essendo espressione dell'autonomia di diritto privato delle parti contraenti, e pertanto la interpretazione delle relative clausole rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il cui accertamento, risolvendosi in un giudizio di fatto, non e sindacabile in Sede di legittimita, purche sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori giuridici. (V 1634'73, mass n 364503).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)