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Sez. L, Sentenza n. 870 del 28/03/1974 (Rv. 368765 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI- IN GENERE -INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368765-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI- IN GENERE -INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I contratti e gli accordi collettivi, compresi quelli cosiddetti aziendali, stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo e non dotati di efficacia erga omnes, hanno natura negoziale, essendo espressione dell'autonomia di diritto privato delle parti contraenti, e pertanto la interpretazione delle relative clausole rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il cui accertamento, risolvendosi in un giudizio di fatto, non e sindacabile in Sede di legittimita, purche sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori giuridici. (V 1634'73, mass n 364503).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)