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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020 (Rv. 659395 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Radicale nullità della “procura ad litem” - Eccezione di parte - Concessione del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659395-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)