Sez. 1, Sentenza n. 7569 del 09/07/1993 (Rv. 483079 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - In genere | Atto introduttivo del giudizio - Sottoscrizione esclusiva della parte - Nullità assoluta - Configurabilità - Procura al difensore - Successivo rilascio - Sanatoria ex art. 125, secondo comma, cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - In genere
La disposizione del secondo comma dell'art. 125 cod. proc. civ. - secondo cui "la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata" - consente la sanatoria della sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio da parte di un difensore che in tal momento non era fornito di valida procura, ma non si riferisce anche all'ipotesi in cui detto atto sia stato sottoscritto solo dalla parte personalmente. In quest'ultima ipotesi, infatti, detto atto è affetto da nullità assoluta per violazione dell'art. 82, terzo comma cod. proc. civ. (secondo cui innanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente), non sanabile dalla procura successivamente rilasciata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)