Sez. 5 - , Ordinanza n. 33486 del 27/12/2018 (Rv. 652261 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro – Cessione d’azienda – Presupposti – Attualità dell’esercizio dell’impresa – Irrilevanza – Attitudine potenziale del complesso dei beni all'esercizio dell'attività d'impresa – Sufficienza – Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, è integrata una cessione d'azienda e non di singoli beni ove gli stessi, nel loro complesso, siano potenzialmente utilizzabili per l'attività produttiva, non assumendo rilevanza l'attuale esercizio dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva ritenuto ricorrere una cessione d'azienda in conseguenza della vendita di un intero complesso industriale con un unico negozio, regolato mediante una sola fattura che si riferiva indistintamente alla totalità dei beni, sebbene tale azienda non fosse, al momento della cessione, utilizzata ai fini dell'attività produttiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)