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Sez. 1, Sentenza n. 298 del 23/01/1978 (Rv. 389587 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - IMPRENDITORI IN REGIME DI MONOPOLIO GIURIDICO - OBBLIGO DI CONTRARRE - INADEMPIMENTO - SENTENZA SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO O APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL NEGOZIO NON CONCLUSO - ILLEGITTIMITA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTRATTO CON L'ENEL.*
Stato
decisa il 1978-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389587-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - IMPRENDITORI IN REGIME DI MONOPOLIO GIURIDICO - OBBLIGO DI CONTRARRE - INADEMPIMENTO - SENTENZA SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO O APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL NEGOZIO NON CONCLUSO - ILLEGITTIMITA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTRATTO CON L'ENEL.*

Il cosiddetto Obbligo di contrarre - stabilito dalla legge a carico degli imprenditori i quali producano merci o esercitino servizi di interesse generale in regime di monopolio giuridico - comporta che l'imprenditore non possa scegliere la controparte ma debba stipulare il contratto con chiunque lo richieda, usando parita di trattamento a tutti i contraenti, in ciascun gruppo di contratti omogenei, mediante l'applicazione di schemi contrattuali standardizzati, e non anche che, in caso di inadempimento, il contratto non stipulato convenzionalmente possa sorgere d'ufficio in forza di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale: ne consegue che, rispetto al rifiuto dell'Obbligo a contrarre, l'utente non puo pretendere che il giudice accerti tale violazione di legge e pronunci sentenza che tenga luogo del contratto, ne che applichi le clausole del negozio non concluso, in Mancanza di uno specifico intervento del legislatore in tal senso, ma puo far valere unicamente le sue ragioni nelle forme del risarcimento dei danni. (nella specie l'utente aveva chiesto una riduzione della potenza impegnata, ma non aveva poi accettato le condizioni generali del nuovo contratto proposto dall'ENEL. I giudici di merito avevano ritenuto che l'accordo sulla riduzione della potenza non era sufficiente, di per se, a determinare la novazione del contratto e che, quindi, in assenza di disdetta, il contratto precedente si era tacitamente prorogato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2597, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)