Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 29/01/1997 Ud. (dep. 28/03/1997) Rv. 207274 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO | Contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO
La responsabilità ai sensi dell'art.586 cod.pen. - norma che disciplina l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto - non si può considerare oggettiva, riguardando casi in cui la condotta delittuosa di base ha in sè insito il rischio, non imprevedibile né eccezionale, di porsi come concausa di morte o lesioni; per cui, se uno di questi eventi (ricollegabile psicologicamente, per la non imprevedibilità del pericolo, all'agente) si verifica, si giustifica l'ulteriore conseguenza sanzionatoria dalla suddetta norma prevista. Deve pertanto escludersi che la norma in questione sia in contrasto con l'art.27 della Costituzione che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)