Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003 relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92
Testo in vigore al
Art. 7
1. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.
2. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.
Sezione 2. Termine per la comunicazione di informazioni
Art. 8
L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli articoli 5 e 7 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.
Art. 9
Per alcune categorie di casi specifici tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli contemplati all'articolo 8.
Art. 10
L'autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa immediatamente per iscritto l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.
Sezione 3. Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative
Art. 11
1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, agenti debitamente autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere gli agenti dell'autorità interpellata, agli agenti dell'autorità richiedente è data copia della documentazione che riporta le informazioni richieste.
2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, agenti designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Le indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti dell'autorità interpellata. Gli agenti dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell'autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.
3. Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Sezione 4. Controlli simultanei
Art. 12
Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 1, due o più Stati membri possono consentire, ognuno nel proprio territorio, che si ricorra a controlli simultanei riguardo alla situazione tributaria di uno o più soggetti passivi che presentino un interesse comune o complementare, nel caso in cui tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
Art. 13
1. Uno Stato membro individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato membro informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati circa le pratiche proposte per il controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.
2. Gli Stati membri interessati decidono in seguito se intendono partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente dello Stato membro, alla quale è stato proposto un controllo simultaneo, conferma all'autorità omologa l'assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo.
3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.
Capo III. Richiesta di notifica amministrativa
Art. 14
Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti, vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative relativi all'applicazione della legislazione sull'IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.
Art. 15
La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell'atto o della decisione da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.
Art. 16
L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.
Capo IV. Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Art. 17
Salvo il disposto dei capi V e VI, l'autorità competente di ogni Stato membro procede ad uno scambio automatico o a uno scambio automatico organizzato delle informazioni di cui all'articolo 1 con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:
1) se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e l'efficacia del sistema di controllo dipende necessariamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine;
2) se uno Stato membro ha motivo di credere che nell'altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'IVA;
3) se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro.
Art. 18
Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2:
1) le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio;
2) la periodicità dello scambio;
3) le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione.
Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria d'informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato.
Art. 19
Le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, attraverso uno scambio spontaneo, tutte le informazioni di cui all'articolo 1 in loro possesso.
Art. 20
Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.
Art. 21
L'attuazione delle disposizioni del presente capo non può obbligare uno Stato membro a imporre nuovi obblighi ai debitori dell'IVA ai fini della raccolta di informazioni, né comportare oneri amministrativi sproporzionati.
Capo V. Archiviazione e scambio di informazioni concernenti operazioni intracomunitarie
Art. 22
1.
Ciascuno Stato membro tiene una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), nella versione dell'articolo 28 nonies, della direttiva 77/388/CEE.
Per consentire l'uso di tali informazioni nell'ambito delle procedure previste dal presente regolamento si procede alla loro archiviazione per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui si deve consentire l'accesso alle medesime.
2.
Gli Stati membri provvedono a che la banca dati sia aggiornata, completa ed esatta.
Criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.
Art. 23
Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell'articolo 22, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene da ogni altro Stato membro comunicazione automatica e immediata delle seguenti informazioni, alle quali essa può anche accedere direttamente:
1) i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;
2) il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni effettuate alle persone titolari di detti numeri da tutti gli operatori identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni.
I valori di cui al punto 2 sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.
Art. 24
Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell'articolo 22 e unicamente per prevenire violazioni della legislazione in materia di IVA, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare le acquisizioni intracomunitarie di beni, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti, alle quali essa può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:
1) i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le forniture di cui all'articolo 23, punto 2; e
2) il valore totale delle forniture suddette effettuate da ognuna di tali persone per ciascuna persona interessata titolare di un numero di identificazione IVA di cui all'articolo 23, punto 1.
I valori di cui al punto 2 sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.
Art. 25
1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia tenuta a consentire l'accesso ad alcune informazioni a norma degli articoli 23 e 24, essa adempie tale obbligo al più presto e, comunque, entro tre mesi dalla fine del trimestre civile al quale le informazioni si riferiscono.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora siano aggiunte informazioni alla banca dati nelle circostanze previste dall'articolo 22, l'accesso a tali ulteriori informazioni viene dato al più presto e comunque non oltre tre mesi dalla fine del trimestre in cui queste sono state raccolte.
3. Le condizioni alle quali le informazioni corrette sono accessibili sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.
Art. 26
Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 22 a 25, registrino informazioni in banche dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'articolo 41.
Art. 27
1. Ciascuno Stato membro detiene una banca dati elettronica in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero d'identificazione IVA in tale Stato membro.
2.
In qualsiasi momento l'autorità competente di uno Stato membro può ottenere direttamente o farsi trasmettere, sulla base dei dati archiviati a norma dell'articolo 22, conferma della validità del numero di identificazione IVA sotto il quale una persona ha effettuato o ricevuto una fornitura intracomunitaria di beni o una prestazione intracomunitaria di servizi.
Su specifica richiesta, l'autorità interpellata comunica altresì la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza della validità del numero di identificazione IVA.
3. Su apposita richiesta, l'autorità competente comunica anche, senza indugio, il nome e l'indirizzo della persona cui è stato rilasciato il numero, purché tali informazioni non vengano archiviate dall'autorità richiedente per essere eventualmente utilizzate in seguito.
4.
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro provvedono affinché le persone aventi interesse a forniture intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e, per il periodo previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE, le persone che prestano servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino della direttiva 77/388/CEE siano autorizzate a ottenere conferma della validità del numero di identificazione IVA di una data persona.
Per il periodo previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE, gli Stati membri forniscono in particolare tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.
5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dei paragrafi da 1 a 4, registrino informazioni in banche dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'articolo 41.