Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)
Testo in vigore al
Art. 1455 Conferimento
1. La croce al merito di guerra e' concessa motu proprio dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorita' gerarchiche, dalle seguenti autorita' militari:
a) comandanti di unita' militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti;
b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.
Art. 1456 Reclamo
1. E' ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo e' deciso dal Ministero della difesa, quando le autorita' militari mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le hanno ritenute valide.
2. In tali casi, come in ogni altro, il Ministero della difesa puo', dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.
Art. 1457 Normativa applicabile
1. Sono estese a questa decorazione le disposizioni della sezione III del presente capo, per quanto riguarda i casi in cui si perde o e' sospeso il diritto di fregiarsene.
Art. 1458 Caratteristiche della croce al merito di guerra
1. Nel regolamento sono disciplinati:
a) le caratteristiche delle decorazioni;
b) le modalita' di concessione;
c) il rilascio dei brevetti;
d) l'uso delle insegne.
Sezione IX. Medaglia mauriziana
Art. 1459 Istituzione
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza puo' essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
2. La medaglia mauriziana e' concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
Art. 1460 Computo degli anni di servizio militare
1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:
a) il servizio militare comunque prestato;
b) le campagne di guerra;
c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
e) il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennita';
f) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (e' sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unita' e con qualsiasi incarico);
g) per intero il servizio in comando o in direzione;
h) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari.
2. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
3. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.
Art. 1461 Caratteristiche della medaglia mauriziana
1. Nel regolamento sono stabilite:
a) le caratteristiche della medaglia , che comunque non e' coniata in oro;
b) le disposizioni esecutive delle norme della presente sezione.
Sezione X. Encomi, elogi e altre ricompense
Art. 1462 Encomi ed elogi
1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:
a) encomio solenne;
b) encomio semplice;
c) elogio.
2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed e' pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unita' e di comandi superiori, affinche' tutti ne traggano esempio; e' tributato da autorita' di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente.
3. L'autorita' che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.
4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. E' tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica.
5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed e' trascritto nei documenti personali dell'interessato.
6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.
7. L'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.
8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso puo' essere tributato da qualsiasi superiore. E' trascritto nei documenti personali solo quando e' tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.
9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non e' competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.
Art. 1463 Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero
1. Al personale militare si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 2005, n. 207.
Art. 1464 Distinzioni onorifiche e altre ricompense
1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:
a) medaglia al merito di lungo comando;
b) medaglia d'onore per lunga navigazione;
c) medaglia di lunga navigazione aerea;
d) croce per anzianita' di servizio;
e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;
f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra;
g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra;
h) distintivo d'onore per mutilati in servizio;
i) distintivo d'onore per deceduti in servizio;
l) distintivo d'onore per feriti in servizio;
m) distintivo d'onore dei Volontari della liberta' previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo 1'8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente ne' con i tedeschi ne' con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.
Titolo IX. Esercizio dei diritti
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1465 Diritti riconosciuti dalla Costituzione
1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonche' l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.
2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalita' dei militari nonche' ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.
3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignita' di tutti i militari.
Art. 1466 Limitazioni all'applicabilita' di sanzioni disciplinari
1. L'esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l'applicabilita' di sanzioni disciplinari.
Art. 1467 Applicazione del principio di pari opportunita'
1. Nell'ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunita' uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
Art. 1468 Discriminazioni e molestie
1. E' vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198.
2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento sessuale o per la differenza di genere.
Capo II. Liberta' fondamentali
Art. 1469 Liberta' di circolazione e sede di servizio
1. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari puo' essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla localita' di servizio.
2. La potesta' di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla localita' di servizio e' esercitata dal comandante di corpo o da altra autorita' superiore, nonche' dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessita' operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.
3. I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.
4. L'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio e' disposto dall'articolo 744 del regolamento.
Art. 1470 Liberta' di riunione
1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.
2. Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme.
Art. 1471 Liberta' di culto
1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri.
2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari e' facoltativa, salvo che nei casi di servizio.
3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorita' superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.
4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo.
5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonche' dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.
Art. 1472 Liberta' di manifestazione del pensiero
1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.
2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di se', nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.
3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.
Art. 1473 Autorita' competente al rilascio della autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata:
a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa;
f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), dall'autorita' piu' elevata in grado dalla quale essi dipendono.
2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta dell'autorita' competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.
Art. 1474 Diritto di informazione e di istruzione
1. Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento.
2. A tal fine e' prevista, in particolare, l'istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.
Art. 1475 Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero
1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze.
3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.