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Sez. 3, Sentenza n. 6318 del 16/05/2000 (Rv. 536549 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Incapaci - Rappresentanza processuale - Spettanza a coloro che ne hanno la rappresentanza legale - Notificazione degli atti processuali all'incapace - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536549-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Poiché, a mente dell'art. 75 cod. proc. civ., le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate secondo le norme che regolano la loro capacità, le persone fisiche che hanno la rappresentanza dell'incapace ne hanno anche la rappresentanza processuale, con la conseguenza che gli atti del processo, ancorché diretti a quest'ultimo, vanno notificati esclusivamente alle prime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)