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Sez. 6, Sentenza n. 4613 del 25/01/2011 Ud. (dep. 09/02/2011) Rv. 249346 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Detenzione ad uso non esclusivamente personale a seguito della novella n. 49 del 2006 - Parametro della "quantità " - Mancato superamento del limite tabellare - Irrilevanza penale della condotta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249346-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la detenzione di quantità inferiori ai limiti indicati nel D.M. richiamato dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), del d. P.R. n. 309 del 1990, non costituisce un dato di per sé decisivo ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità e l'esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell'azione, alcune delle quali sono espressamente tipizzate nella disposizione normativa sopra citata. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il rilievo dell'omessa considerazione dell'ignoranza inevitabile del precetto penale).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)