Sez. 2, Sentenza n. 24751 del 05/11/2013 (Rv. 628171 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Controversia in tema di proprietà di bene rientrante in comunione ereditaria - Litisconsorzio necessario dei coeredi - Sussistenza - Conseguenze - Appello proposto esclusivamente da un litisconsorte - Ricorso per cassazione proposto da altro litisconsorte - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Nella controversia relativa all'accertamento della proprietà di un immobile rientrante in comunione ereditaria, i coeredi assumono la posizione processuale di litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ancorché uno di essi non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, è sufficiente la proposizione dell'appello contro la stessa da parte di un altro dei litisconsorti per impedirne il passaggio in giudicato anche nei confronti di quello e per consentirgli, ove la successiva sentenza di secondo grado sia a lui sfavorevole, di proporre ritualmente ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)