Sez. 6, Sentenza n. 6760 del 28/11/1989 Ud. (dep. 10/05/1990) Rv. 184251 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRI - VALUTAZIONE UNITARIA - OMESSO ESAME - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
PROVE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRI - VALUTAZIONE UNITARIA - OMESSO ESAME - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
L'art. 192 nuovo cod. proc. pen., esigendo che le dichiarazioni del coimputato siano valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la validità, ha sancito il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata di correo, escludendo così che le dichiarazioni del chiamante in correità possano qualificarsi come elementi probatori inutilizzabili. Il concetto di "valutazione unitaria", voluto dalla norma, postula l'impegno del giudice ad indicare nella motivazione del provvedimento le prove o gli indizi che corroborano la chiamata di correo. Con la conseguenza che l'omesso esame degli elementi capaci di offrire un riscontro alle dichiarazioni accusatorie si traduce in un difetto di motivazione, rilevabile anche davanti al giudice di legittimità a norma dell'art. 599 comma primo lett. A).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)