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Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 19/05/1972 (Rv. 358236 - 01)

DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE - ONERE DI MANTENIMENTO COSTITUITO A CARICO DEL DONATARIO DI BENI IMMOBILI E REGOLARMENTE TRASCRITTO - PROMESSA DI VENDITA DEGLI IMMOBILI - GIUDIZIO TRA PROPRIETARIO E COMPRATORE - LEGITTIMAZIONE DEL BENEFICIARIO DELL'ONERE AD IMPUGNARE LA SENTENZA PRONUNCIATA IN DETTO GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358236-01

DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE - ONERE DI MANTENIMENTO COSTITUITO A CARICO DEL DONATARIO DI BENI IMMOBILI E REGOLARMENTE TRASCRITTO - PROMESSA DI VENDITA DEGLI IMMOBILI - GIUDIZIO TRA PROPRIETARIO E COMPRATORE - LEGITTIMAZIONE DEL BENEFICIARIO DELL'ONERE AD IMPUGNARE LA SENTENZA PRONUNCIATA IN DETTO GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*

Il beneficiario di un Onere di mantenimento costituito a carico del donatario di beni immobili, trascritto nei registri immobiliari, non e legittimato a proporre appello avverso la sentenza pronunciata nel giudizio tra il proprietario di detti immobili, che ne abbia promesso la vendita, ed il promittente compratore, qualora non sia stato in giudizio in primo grado, poiche la promessa di vendita ha per oggetto beni altrui e non contiene nessuna disposizione dei suoi diritti, posto che la trascrizione dell'Onere non vale a trasformare il suo diritto di credito in diritto sulla cosa, in violazione della tipicita dei diritti reali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)