Sez. 3, Sentenza n. 27756 del 17/10/2025 (Rv. 676767-01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Abrogazione della norma incriminatrice - Assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce più reato" - Effetti nel giudizio civile risarcitorio - Autonomo apprezzamento dell'illiceità del fatto - Necessità - Risultanze probatorie del giudizio penale - Utilizzabilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (nella specie, del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Legge 11/11/2020 num. 120 art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)