Sez. 2, Sentenza n. 21742 del 23/09/2013 (Rv. 627852 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO | Delibera assembleare di sostituzione dell'impianto centralizzato - Provvisorio mantenimento in uso del vecchio impianto - Credito dei perduranti utilizzatori per il rimborso dei costi verso i condomini munitisi di impianto autonomo - Sussistenza - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - RISCALDAMENTO
In tema di condominio negli edifici, qualora sia stata adottata una delibera assembleare di sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i perduranti utilizzatori del vecchio impianto, mantenuto in esercizio "pro bono pacis", non hanno titolo al rimborso di costi da parte dei condomini che hanno ottemperato a quanto deciso dall'assemblea.
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1991 num. 10 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)