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Sez. 1, Sentenza n. 11045 del 05/10/1999 (Rv. 530461 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Soci a responsabilità illimitata - Estensione del fallimento - Recesso del socio prima del fallimento - Omessa pubblicità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530461-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ

Il recesso del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'articolo 2290, secondo comma cod.civ., è inopponibile ai terzi, con ciò dovendosi intendere che non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario; conseguentemente il recesso non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell'articolo 147 legge fall. né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario per quanto concerne i terzi a quel momento è ancora in atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2290 com. 2, Cod. Civ. art. 2300 com. 3, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)