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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27207 del 27/11/2020 (Rv. 659905 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Cause risarcitorie - Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659905-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE

Spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. n. 1775 del 1933, le domande risarcitorie in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende concernenti il governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la competenza del tribunale regionale delle acque in una controversia avente per oggetto il risarcimento di danni causati dallo straripamento di un fiume per omessa cura o manutenzione dello stesso da parte dell'amministrazione comunale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)