Sez. 2, Sentenza n. 1231 del 17/04/1972 (Rv. 357720 - 01)
STRADE - AGRARIE - DI USO PUBBLICO - STRADE VICINALI PUBBLICHE - REQUISITI - DIFFERENZA DALLE STRADE VICINALI PRIVATE.*
STRADE - AGRARIE - DI USO PUBBLICO - STRADE VICINALI PUBBLICHE - REQUISITI - DIFFERENZA DALLE STRADE VICINALI PRIVATE.*
Per far rientrare una strada nella categoria delle strade vicinali pubbliche - da non confondersi con le vie agrarie o vicinali private formate ex collatione agrorum vicinorum e quindi di comproprieta dei conferenti - devono sussistere: il requisito del passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettivita di persone, qualificate dalla appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneita della strada a soddisfare, anche per il collegamento con una via pubblica esigenze di pubblico interesse; un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che puo essere identificato nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile. (V 3794'68, mass n 337201).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1958 num. 126 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)