Sez. 1, Sentenza n. 5643 del 09/11/1995 Cc. (dep. 11/12/1995) Rv. 203053 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione | Termine decennale per la domanda presentata da recidivi - Applicabilità a soggetti ai quali la recidiva non sia stata contestata - Esclusione - Fattispecie.
Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione
Il termine di ammissibilità della domanda di riabilitazione, imposto ai recidivi nella misura decennale dal secondo comma dell'art. 179 cod. pen., non è applicabile se la recidiva non fu dichiarata (e cioè, non solo contestata, ma ritenuta, con incidenza, quindi sulla misura della pena) nella sentenza di condanna. (Fattispecie, nella quale, non essendo mai stata contestata la recidiva, il tribunale di sorveglianza aveva erroneamente ritenuto di poter derivare gli effetti attribuiti alla relativa declaratoria dall'art. 179, comma secondo, cod. pen., dal semplice esame del certificato penale; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha affermato che il termine applicabile in un caso del genere è quello quinquennale ordinario, decorrente dall'espiazione o dall'esecuzione della pena).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)