Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150
Testo in vigore al
Capo VIII. Concorsi e commissioni
Art. 26
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Art. 27
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Art. 28
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Capo IX. Incarichi semidirettivi e direttivi
Art. 29
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Art. 30
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Art. 31
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Art. 32
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Art. 33
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Art. 34
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Art. 34-bis Limite di eta' per il conferimento di funzioni Semidirettive
1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facolta'.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1.
Art. 35 Limiti di eta' per il conferimento di funzioni Direttive
1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facolta'.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto, di cui all'articolo 45.
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 38
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 Luglio 2007, N. 111
Art. 39
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 40
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 42
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 45 Temporaneita' delle funzioni direttive
1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato puo' essere confermato , previo concerto con il Ministro della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attivita' svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non puo' partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni ne' direttive ne' semidirettive.