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Sez. 4, Sentenza n. 8339 del 12/06/1987 Ud. (dep. 17/07/1987) Rv. 176412 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - DIBATTIMENTO RINVIATO DA UN GIUDICE E CELEBRATO SUCCESSIVAMENTE DA UN GIUDICE DIVERSO - MEDIANTE LETTURA DEGLI ATTI, ASSUNTI NEL PRECEDENTE DIBATTIMENTO - MANCATA OPPOSIZIONE DELLE PARTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RITENUTA RINNOVAZIONE DI DIBATTIMENTO PRETORILE.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176412-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - DIBATTIMENTO RINVIATO DA UN GIUDICE E CELEBRATO SUCCESSIVAMENTE DA UN GIUDICE DIVERSO - MEDIANTE LETTURA DEGLI ATTI, ASSUNTI NEL PRECEDENTE DIBATTIMENTO - MANCATA OPPOSIZIONE DELLE PARTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RITENUTA RINNOVAZIONE DI DIBATTIMENTO PRETORILE.*

Non sussiste violazione dell'art. 472 cod. proc. pen., il quale prescrive che la sentenza deve essere deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, nel caso in cui, disposta la chiusura di questo e rinviato il processo per la discussione e la pronunzia della sentenza, subentri un nuovo giudice che, disposto il rinvio a nuovo ruolo e rinnovata la citazione delle parti, proceda alla discussione ed alla pronunzia della sentenza, dopo aver dato lettura, nell'acquiescenza delle parti, degli Atti assunti dall'altro giudice nell'istruzione dibattimentale. (fattispecie relativa ad annullamento di sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto la mancata rinnovazione del dibattimento da parte del pretore. La suprema Corte ha affermato che il rigetto della richiesta di escussione di nuovi testi - per mancata specificazione dei capitoli di prova - costituiva legittimo Esercizio del potere discrezionale e non diniego di rinnovazione del dibattimento, che doveva considerarsi "rinnovato" di fatto attraverso la lettura degli Atti avvenuta nella non opposizione formale ed immediata delle parti). (V mass n 169553; (V mass n 166449; (V mass n 089248).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 472 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)