Sez. 2 - , Ordinanza n. 36627 del 25/11/2021 (Rv. 662947 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE | Proposizione di domanda giudiziale - Durata dell’effetto interruttivo del possesso “ad usucapionem” - Fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – Conseguenze.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE
La proposizione di una domanda giudiziale determina, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, l'interruzione della prescrizione acquisitiva che regola il possesso "ad usucapionem". Ne consegue che, se il giudizio si conclude con il riconoscimento del diritto del titolare, il possessore potrà invocare l'usucapione in forza della protrazione del suo possesso solo a decorrere dal passaggio in giudicato, fatte salve le ipotesi di comportamenti provenienti dal possessore medesimo e comportanti, anche implicitamente, il riconoscimento del diritto del "dominus".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1163, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)