diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34772 del 25/11/2022 (Rv. 666405 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 - Utilizzo diretto del bene - Necessità - Estensione all'utilizzo indiretto - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666405-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 compete tendenzialmente solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell'ente possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma, potendo essere estesa all'ipotesi di utilizzo indiretto del bene solo qualora la concessione del godimento e dell'uso - a favore di altro ente collegato all'ente possessore, nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali - sia del tutto gratuita, senza alcuna forma di renumerazione.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)