Norme per la elezione della Camera dei deputati
Testo in vigore al
Art. 31 Voti contestati
1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 34.
2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
3. Le operazioni di controllo, di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 50 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, debbono essere effettuate tenendo conto del numero dei voti di lista validi, dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati.
Art. 32 Formazione dei plichi
1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede consegnate al seggio e non adoperate;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
2. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
3. Il plico di cui alla lettera a) deve essere allegato, insieme con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
4. Il plico di cui alla lettera d) dovra' essere depositato nella Cancelleria della Pretura ai sensi del quinto comma dell'art. 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
Art. 33 Estratto del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione
1. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune, un estratto del verbale redatto ai sensi del primo comma dell'art. 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.
Art. 34 Operazioni surrogatorie dell'Ufficio centrale circoscrizionale ed esame dei voti contestati
1. La Corte di appello o il Tribunale costituiti in Ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 14 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, procede, entro quarantotto ore da ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell'art. 52 del testo unico predetto osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50 e 53 del testo unico citato e degli articoli 26, 27, 29, 30 e 31 della presente legge;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non provvisoriamente assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla, segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il piu' sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fara' chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verra' allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 58 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.
3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.
Art. 35 Assegnazione dei seggi alle singole liste e determinazione dei voti e dei seggi residuali
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti di lista compresi quelli di cui al n. 2) dell'articolo precedente, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione piu' due, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale:
Art. 36 Operazioni dell'Ufficio centrale nazionale
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ed accerta quali delle liste abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione e una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) dell'art. 34.
2. Procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al comma precedente. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire.
3. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.
4. Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parita' di questi ultimi si procede a sorteggio.
5. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale.
6. I seggi spettanti a ciascuna lista vengono attribuiti alla lista stessa nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.
7. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
8. Qualora ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della lista stessa fossero stati gia' proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
9. L'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
Art. 37 Proclamazione degli eletti in base ai seggi attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale
1. Per ogni lista, della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale nazionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale. In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
Art. 38 Sostituzione di deputati
1. La sostituzione del deputato - anche proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale - avverra' nella stessa lista e circoscrizione in cui il deputato dovra' essere sostituito.
Art. 39 Disposizioni speciali per la Val d'Aosta
1. Per il Collegio uninominale della Val d'Aosta e proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
Art. 40 Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale Copia per la Prefettura
1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'art. 58 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 41 Posizione dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni eletti deputati
1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, nonche' i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Ad essi si applica l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.
2. Nei confronti dei dipendenti, di cui al comma precedente, che durante il mandato parlamentare non abbiano potuto conseguire promozioni, in conseguenza del loro incarico politico, e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche fuori ruolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.
Art. 42 Sanzioni penali per inadempienze concernenti la preparazione tecnica delle elezioni, le operazioni elettorali e le proclamazioni
1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizioni di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, e' punito, salvo le maggiori pene previste dal titolo VII del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.
Art. 43 Sanzioni penali per reati elettorali relativi alle votazioni
1. Il primo comma dell'art. 77 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, e' sostituito dai seguenti:
"Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa fino a lire 50.000.
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, e' punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da, lire 100.000 a lire 500.000".
Art. 44 Divieto di elargizioni
1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di danaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Art. 45 Astenuti dal voto - Notifica dell'inclusione nel relativo elenco
1. Il sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui all'art. 90 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, entro dieci giorni dalla affissione nell'albo comunale dell'elenco stesso.
Art. 46 Riduzioni ferroviarie
1. In occasione delle elezioni politiche, e' autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.
Art. 47 Trasporto emigrati per motivi di lavoro
1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.
Art. 48 Trattamento economico al personale dello Stato che si reca a votare fuori sede
1. Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennita' di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.
Art. 49 Ferie retribuite ai lavoratori incaricati di funzioni presso gli uffici elettorali
1. In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.
Art. 50 Abrogazione delle disposizioni incompatibili Coordinamento in testo unico
1. Sono abrogate tutte disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
2. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche e quelle della presente legge.
Art. 51 Norma transitoria
1. Le nuove norme relative alle incompatibilita' e alle ineleggibilita' nei riguardi dei sindaci e dei magistrati, nonche' quella relativa alla aspettativa nei riguardi, dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 41 della presente legge, non si applicano alla presente legislatura e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO