Sez. 1, Sentenza n. 923 del 22/06/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157229 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - SOMMA DI DANARO RIFIUTATA DALLA PERSONA OFFESA - ADEGUATEZZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - SOMMA DI DANARO RIFIUTATA DALLA PERSONA OFFESA - ADEGUATEZZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non è sufficiente che l'imputato abbia offerto una somma di danaro quando questa sia stata rifiutata dalla parte offesa, ma è necessario che la somma offerta sia ritenuta adeguata dal giudice di merito, il cui giudizio, se congruamente motivato, non è sindacabile in Sede di legittimità.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)