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Sez. 5, Sentenza n. 2972 del 16/01/1998 Ud. (dep. 10/03/1998) Rv. 209943 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Furto di materiale roccioso mediante sbancamento di fondo altrui - Valutazione del danno - Criteri - Indicazione.
Stato
decisa il 1998-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209943-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

Il danno cagionato ad un fondo dal furto attuato mediante lo sbancamento di una sua parte per sottrarre materiale roccioso (nella specie allo scopo di ricavarne brecciame) deve valutarsi non già con riferimento a ciascuna operazione materiale di avulsione, ma al complesso dell'azione, necessariamente plurisussistente, e non già avendo riguardo al valore della cosa mobile sottratta, bensì al detrimento per l'immobile derivante dall'impossibilità dell'uso del fondo secondo la sua destinazione naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 7, Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)