Sez. 1, Sentenza n. 3541 del 07/12/1972 (Rv. 361498 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - DECORRENZA - CONDIZIONI - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - DECORRENZA - CONDIZIONI - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE.*
E valida a far decorrere il termine per l'impugnazione la notificazione della sentenza effettuata personalmente alla parte nel suo domicilio, nel caso che questa, rivestendo la qualita necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)