Sez. 2, Sentenza n. 1452 del 17/05/1974 (Rv. 369545 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETA CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - NORMATIVA DELL'ART 844 COD CIV - REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA RUMOROSE - FINALITA - OGGETTO - DIFFERENZE - MANCATA REGOLAMENTAZIONE DEL COMUNE - PREVALENZA DELL'ATTIVITA PRODUTTIVA - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA DELL'ART 844 COD CIV - INSUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETA CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - NORMATIVA DELL'ART 844 COD CIV - REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA RUMOROSE - FINALITA - OGGETTO - DIFFERENZE - MANCATA REGOLAMENTAZIONE DEL COMUNE - PREVALENZA DELL'ATTIVITA PRODUTTIVA - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA DELL'ART 844 COD CIV - INSUSSISTENZA.*
Dalla mancata emanazione da parte del comune di una propria regolamentazione limitatrice delle attivita rumorose, in base all'art 66 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931 n 773, non si puo desumere che il comune stesso abbia ritenuto l'attivita produttiva prevalente sulle esigenze di quiete dei privati, e che, in conseguenza, ogni imposizione di restrizioni debba considerarsi illegittima e l'art 844 cod civ non possa trovare applicazione. Le due norme, infatti, hanno finalita e campo di Azione ben distinti: la prima, di interesse pubblico, mira a tutelare la quiete pubblica, riguarda i rapporti tra l'esercente l'attivita e la collettivita in cui egli opera, creando obblighi dell'esercente nei confronti degli enti preposti alla vigilanza, ma non diritti perfetti nei confronti degli abitanti del comune; la seconda, invece, regolando un rapporto fra fondi, tutela il diritto reale di proprieta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)