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Sez. 1, Sentenza n. 3075 del 28/05/1979 (Rv. 399430 - 01)

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - IN GENERE - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - MERA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO RESA ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE - INSUFFICIENZA - INSTAURAZIONE DELLA DIMORA ABITUALE NEL TERRITORIO COMUNALE - NECESSITA - FATTISPECIE (AZIONE DI DANNI PER IL RIFIUTO DI ISCRIZIONE).*
Stato
decisa il 1979-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399430-01

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - IN GENERE - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - MERA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO RESA ALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE - INSUFFICIENZA - INSTAURAZIONE DELLA DIMORA ABITUALE NEL TERRITORIO COMUNALE - NECESSITA - FATTISPECIE (AZIONE DI DANNI PER IL RIFIUTO DI ISCRIZIONE).*

A norma dell'art 4, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, l'amministrazione comunale non si limita a prendere atto della dichiarazione di trasferimento della residenza del cittadino, ma ne controlla la "verita" procedendo all'accertamento della residenza anche per mezzo di proprie indagini: ne consegue che, per ottenere l'iscrizione nel registro della popolazione residente in un determinato comune, non e sufficiente la mera intenzione del cittadino, manifestata all'ufficiale d'Anagrafe, di stabilire la propria residenza nel territorio del comune, ma occorre l'attuazione in concreto di tale comportamento con l'instaurazione della dimora abituale nel territorio comunale, per cui la permanenza del soggetto nel luogo, anche se non deve necessariamente durare, gia storicamente, da qualche tempo, deve denotare la destinazione a durare potenzialmente nel tempo. (nella specie, l'attore aveva chiesto il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'asserito illecito rifiuto di iscrizione nel registro della popolazione residente in un certo comune).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Legge 24/12/1954 num. 1228 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)